Art. 7. 1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, relativamente al territorio del comune di Naro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana, e delle ulteriori risorse finanziarie assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale. 2. Per l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del territorio del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati ed infrastrutture con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il commissario delegato Presidente della Regione siciliana si avvale dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana. 3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero all'uopo istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.