Art. 7.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della
presente  ordinanza,  relativamente al territorio del comune di Naro,
si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie che si renderanno
disponibili  ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  nonche'  dell'importo  di euro 1.000.000,00 a carico
della  regione  siciliana,  e  delle  ulteriori  risorse  finanziarie
assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale.
  2.  Per  l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del
territorio  del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati
ed  infrastrutture  con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il
commissario  delegato  Presidente  della  Regione siciliana si avvale
dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.
  3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero  all'uopo
istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.