Art. 8.
  1.   Al   fine   di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico
amministrativo  e  tecnico  alle  attivita' da porre in essere per il
superamento  dell'emergenza,  il  Commissario  delegato  - Presidente
della  regione  siciliana  e'  autorizzato  a  costituire un'apposita
struttura,  composta  da  un  consulente  giuridico nonche' da cinque
unita'   di  personale  appartenenti  al  Dipartimento  regionale  di
protezione civile.
  2.  Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile e'
autorizzato  ad  effettuare  ore  di  lavoro straordinario nel limite
massimo  di  40  ore  mensili procapite oltre i limiti previsti dalla
vigente normativa.
  3.   Al   consulente   giuridico   e'  corrisposta  una  indennita'
onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di
entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento.
  4.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico  dell'art. 7 della
presente ordinanza.