Art. 8. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato - Presidente della regione siciliana e' autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da un consulente giuridico nonche' da cinque unita' di personale appartenenti al Dipartimento regionale di protezione civile. 2. Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. 3. Al consulente giuridico e' corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento. 4. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.