Art. 4. La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) del presente decreto, e' soggetta a revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato.