Art. 4.
  La  somma  dovuta  dalle  imprese  per l'istruttoria finalizzata al
rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla
conferma  o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, punto 2,
lettere  a)  e  b)  del  presente  decreto,  e'  soggetta a revisione
biennale in base al tasso di inflazione programmato.