Art. 12.
                         Carte non operative

  1. Le  camere  di  commercio,  avvalendosi del sistema informativo,
conservano  nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite,
rubate,  malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La
carta  dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un
elenco con la opportuna causale.