Art. 14. Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi 1. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle camere di commercio, forma ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 361/2003, l'elenco dei montatori e delle officine autorizzate. 2. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate, e comprendente anche le informazioni sui marchi e i dati elettronici di sicurezza utilizzati. 3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.