Art. 14.
          Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi

  1. L'Unioncamere,  avvalendosi del sistema informativo delle camere
di  commercio,  forma  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del decreto
ministeriale  n.  361/2003,  l'elenco  dei montatori e delle officine
autorizzate.
  2. L'Unioncamere,  con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione
e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo
alle  carte  di  officina  e  di montatore rilasciate, e comprendente
anche  le  informazioni  sui marchi e i dati elettronici di sicurezza
utilizzati.
  3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro,
di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione
europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e
possono  essere  utilizzati  esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.