Art. 5.
                         Carta dell'officina

  1. La  carta dell'officina e' richiesta dai soggetti individuati ai
sensi  dell'art.  3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed
in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attivita'
di   installazione  e  manutenzione  dell'apparecchio  di  controllo.
Unitamente  alla  carta  viene rilasciato al richiedente un codice di
accesso  (PIN)  con  modalita' atte ad impedire la conoscibilita' del
codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
  2. La  carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo
dell'impresa  nonche'  il  numero  di  iscrizione  al  registro delle
imprese.
  3. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno.