(all. 1 - art. 1)
          Proposta di disciplinare di produzione per l'Olio
           a denominazione di origine protetta «Seggiano».
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Seggiano» e' riservata
all'Olio  extra  vergine  di oliva rispondente ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    L'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano  D.O.P,  deve essere
ottenuto  esclusivamente  da  oliveti  costituiti per almeno l'85% da
piante  appartenenti  alla  cultivar:  «Olivastra  di  Seggiano» e un
massimo del 15% da piante di altre varieta'.
    Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
      acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente lo 0,50%;
      acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente lo 0,50%;
      perossidi: valore massimo 12;
      K232: max 2.20;
      K270: max 0.20;
      polifenoli totali: superiore a 200 ppm;
      tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;
      colore: dal verde con toni gialli al dorato;
      odore:  fruttato  fresco,  pulito,  netto  di  oliva,  con note
erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
      sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni
olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia;
      mediana dei difetti uguale a 0;
      mediana del fruttato superiore a 2.
    Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente
disciplinare  devono  essere conformi alla normativa U.E. per gli oli
extra vergini di oliva.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate all'ottenimento
dell'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P si estende nei
seguenti  comuni  della  provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del
Piano,  Cinigiano,  Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e
parte del comune di Castell'Azzara.
    La  zona  del  comune  di  Castell'Azzara  inclusa nell'areale di
produzione  dell'Olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P e'
quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che
dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4.
Da questo  punto  segue  in  direzione sud la strada provinciale n. 4
fino a che quest'ultima non incontra, in localita' «Bivio dei Terni»,
la  strada  provinciale  n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la
strada  provinciale  n.  34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a
che  non  incontra  il  Fosso  Canala.  Da questo punto, in direzione
ovest,  segue  il  Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il
fiume  Fiora,  che  costituisce  anche  il  confine  con il comune di
Semproniano,  da  qui  riprende  verso nord fino al punto di partenza
confine con il comune di Santa Fiora.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in
uscita.   In questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi
elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  degli oliveti, dei
produttori,  dei  frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso
la  tenuta  di registri di produzione e condizionamento, e' garantita
la  tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione
del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                Metodi di coltivazione ed ottenimento
    Le  condizioni  di  coltivazione,  quali  i  sesti,  le  forme di
allevamento  e  le  tecniche di potatura degli oliveti destinati alla
produzione  dell'Olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono
essere  quelle  specifiche  e  tradizionalmente  in uso nella zona di
produzione  e  comunque  atte  a conferire alle olive ed agli oli gli
standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si
eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano
utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la
pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di
fertilizzanti organici e/o di sintesi.
    Gli  oliveti  normalmente  sono condotti in asciutto, tuttavia in
annate  particolarmente  siccitose  e  dove  e' possibile, e' ammessa
l'irrigazione  di  soccorso.  La  difesa  fitosanitaria  deve  essere
eseguita,   ove   e'   necessario,  in  modo  da  ridurre  al  minimo
indispensabile  gli  interventi,  seguendo  le  indicazioni  di buona
pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.
    La raccolta delle olive per la produzione dell'Olio extra vergine
di   oliva   «Seggiano»   D.O.P.   dovra'   avere  inizio  a  partire
dall'invaiatura fin o al 15 gennaio.
    La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di
macchine,  a  condizione  che  durante  l'operazione  sia  evitata la
permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere
utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute
naturalmente  sul  terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato
l'uso  di  prodotti  chimici che provochino o agevolino l'abscissione
dei frutti.
    La  produzione  di olive non potra' essere superiore a kg 100 per
pianta.
    Le  olive  raccolte  dovranno  essere  trasportate  con  cura, in
cassette  o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e'
vietato l'uso di sacchi o balle.
    L'eventuale  conservazione  delle  olive  presso  i frantoi, deve
avvenire  all'aperto,  o  in  locali freschi e arieggiati per evitare
fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
    La  trasformazione  delle  olive  deve  avvenire  entro le 48 ore
successive alla raccolta.
    Le   operazioni  di  oleificazione  devono  essere  precedute  da
defoliazione e lavaggio delle olive.
    Per   l'estrazione   dell'Olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  presentino  le
caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
    E'   vietato  il  metodo  di  trasformazione  noto  col  nome  di
«ripasso»,  e',  inoltre,  vietato  il  ricorso  a prodotti ad azione
chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione.
Durante  tale  fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La resa in
Olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive.
    L'Olio,  prima  del  confezionamento,  deve  essere conservato in
recipienti  in  acciaio  inox  posti in locali freschi destinati alla
conservazione  ottimale  del  prodotto, al fine di evitare variazioni
indesiderate   delle   caratteristiche  chimiche  ed  organolettiche,
tipiche del prodotto.
    E'  consentito  l'ottenimento  dell'Olio  extravergine «Seggiano»
D.O.P. con metodo biologico.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Gia'   verso   la  fine  dell'ottocento  la  coltura  dell'olivo,
nonostante  la  fragilita'  economica  del  settore dovuta anche alle
sfavorevoli  condizioni  climatiche,  si  era  orientata  verso forme
intensive  e  specializzate  che insieme alla coltivazione della vite
avevano  gia' contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale
dell'Amiata Grossetano.
    La  specificita'  del  prodotto deriva sia dalle peculiarita' del
territorio  sia,  soprattutto, dalla varieta', che non ha altrove una
cosi' intensa diffusione.
    Il  rapporto  biunivoco  e  inscindibile  fra  il territorio e la
cultivar  «Olivastra Seggianese» e' la prova del forte legame sia con
l'ambiente  che  con  la  popolazione,  tanto  che  lo stesso nome fa
riferimento  alla  localita' di origine. La pianta ha caratteristiche
peculiari,  e'  infatti  capace  di  assumere  un  grande sviluppo; a
parita'  di  eta' e di condizioni ambientali la sua statura e' doppia
rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).
    La  cultivar  e'  nata  in  questo  territorio  e  solo qui si e'
diffusa,  tanto  e'  vero  che tale varieta' e' presente soltanto nel
versante  occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima
freddo  di tale montagna, nonche' la relativa vicinanza degli oliveti
a  queste  altitudini  elevate, sono stati la causa principale che ha
determinato  l'affermarsi  e  il  consolidarsi  nel territorio di una
unica  cultivar  di  olivo,  la  sola  capace di resistere alle forti
gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
    D'altra  parte  la  cultivar  si  identifica, in queste zone, con
l'olivo  stesso;  infatti  fino  al  primo  dopoguerra  era «l'unica»
cultivar allevata, ed attualmente e' quella piu' coltivata.
    Le   caratteristiche  chimiche,  fisiche  ed  organolettiche  che
rendono  peculiare  l'Olio  extra  vergine di oliva «Seggiano» D.O.P.
sono  fortemente  legate  al  connubio cultivar - territorio, per cui
altri  oli,  prodotti  nello stesso territorio, ma ottenuti con olive
provenienti    da    altre   cultivar,   presentano   caratteristiche
inequivocabilmente diverse.
    Assai   tipiche  e  costanti  sono  inoltre  alcune  peculiarita'
dell'Olio  extra  vergine  di oliva «Seggiano» D.O.P che, esaltano le
sue    proprieta'   nutrizionali   ancor   piu'   delle   di   quelle
organolettiche,    in   particolare,   il   suo   grande   patrimonio
antiossidante cioe' i cosiddetti composti minori, pari al 2 per cento
circa  della  composizione.  L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano»
D.O.P. puo' vantare un bagaglio di polifenoli di tutto rispetto.
                               Art. 7.
                              Controlli
    L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sara' controllato
da   una  struttura  autorizzata,  in  conformita'  all'art.  10  del
Regolamento CEE n. 2081/92.
                               Art. 8.
                      Etichettatura e logotipo
    Gli  oli  che  si  fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P.,
devono  essere  confezionati all'interno del territorio di produzione
definito dal presente disciplinare.
    L'Olio  extravergine  di  cui  all'art. 1, deve essere immesso al
consumo  in  recipienti  di capacita' non superiore a litri cinque in
vetro o banda stagnata.
    Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del
prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione
vigente.  Oltre  a  quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
      1) Olio Extra Vergine di Oliva;
      2) Seggiano;
      3) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
      4)  logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo
puo'  essere  inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla
confezione;
      5)  il  logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto:
tale  logo e' costituito da un'oliva, stilizzata inscritta in un arco
cerchio  a  sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico,
la  cui  porzione  aperta  (dal 270° ai 360° circa) e' completata dal
testo  Seggiano  D.O.P.  L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa
30°  in  senso  orario  ed e' tagliata in basso a sinistra da una "S"
stilizzata  che  descrive  una  sorta di goccia nella porzione minore
dell'oliva.   Il   gambo   dell'oliva  interseca  entrambi  i  cerchi
concentrici;  dall'intersezione  tra  il  gambo  e il cerchio interno
parte  una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il
profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:
        nero su bianco;
        bianco su nero (o altro fondo scuro);
        su  bianco:  cerchi e testo neri foglia e corpo alto oliva in
Pantone 370, goccia in Pantone 383;
        su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in
Pantone 370, goccia in Pantone 383;

                 ---->  Vedere logo di ag. 59  <----

      6)  eventuali  informazioni  a  garanzia  del  consumatore  e/o
informazioni  nutrizionali.  Alla  denominazione di cui,all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente
prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. E' vietato
l'uso  di  qualsiasi altro riferimento geografico. E consentito l'uso
di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non  abbiano
significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.  E'  consentito  l'uso  di  nomi  di  aziende,  tenute,
fattorie  ed  indicazioni  toponomastiche  che  fanno  riferimento  a
localita'   veritiere   di  produzione  delle  olive.  E'  consentita
l'indicazione  dello  stabilimento dove e' avvenuta l'oleificazione o
l'imbottigliamento.  La  denominazione  deve  apparire  in  caratteri
chiari,  indelebili  con colore in forte contrasto rispetto al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso  delle  altre  indicazioni  che  compaiono in etichetta. E'
obbligatorio  riportare sulla confezione l'annata di produzione delle
olive  da  cui  l'Olio  e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa
riferimento all'Olio ottenuto con metodo biologico.