(all. 1 - art. 1)
         Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a
         denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tiburtine»  e'
riservata  all'olio  extra vergine di oliva che risponde ai requisiti
ed alle condizioni indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olive
    La  produzione  di olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine  protetta  «Terre  Tiburtine»  e'  ottenuta dalle varieta' di
olivo dalle seguenti varieta':
      Frantoio fino al 30 %;
      Leccino fino al 25 %;
      Rosciola almeno nella misura del 5 %;
      Rotonda di Tivoli almeno nella misura del 5 %.
    Per  il  restante  35 % potranno essere presenti congiuntamente o
disgiuntamente   varieta'   di:  Montanese,  Brocanica,  Carboncella,
Pendolino, Itrana.
    All'atto  dell'immissione  al consumo la denominazione di origine
protetta «Terre Tiburtine» risponde alle seguenti caratteristiche:
    Caratteristiche organolettiche:
      colore: giallo oro con sfumature verdi;
      odore: fruttato;
      sapore: fruttato con sensazione di amaro e piccante;
      panel  test:  mediana  dei  difetti  uguale  a  0 e mediana del
fruttato superiore a 0.
    Caratteristiche chimico-fisiche:
      Acidita' %: inferiore o uguale a 0,6;
      Indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 14;
      Spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;
      Spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,15;
    Altri  parametri  non espressamente citati devono essere conformi
alla normativa UE.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate all'ottenimento
dell'olio  extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre  Tiburtine»,  comprende i territori dei comuni in provincia di
Roma:  Casape,  Castel  Madama,  Castel S. Pietro (parte), Ciciliano,
Cineto  Romano, Licenza, Mandela, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Roma
(parte - loc. S. Vittorino), S. Gregorio da Sassola, S. Polo (parte),
Sambuci, Tivoli e Vicovaro.
    La  zona  di  produzione della denominazione «Terre Tiburtine» e'
cosi'  delimitata: partendo dall'incontro del confine nord del comune
di  Tivoli  con  il  comune  di  S.  Polo si scende verso sud fino ad
incontrare  la  Strada provinciale S. Polo, la si prende in direzione
del  centro  abitato fino al tornante in prossimita' del km 5,00 e si
prosegue  sulla  strada  per  Valle  Ostonito  fino  a raggiungere il
confine   del   comune   di  Vicovaro;  si  procede  poi  verso  nord
raggiungendo  prima  il  confine  di  Roccagiovane  e successivamente
quello  di  Licenza.  Seguendo  il  confine di quest'ultimo si scende
verso  quello di Mandela fino ad arrivare al confine di Cineto Romano
da  seguire fino al confine sud di Mandela e successivamente a quello
di   Vicovaro.   Si  prosegue  poi  sul  confine  est  di  Sambuci  e
successivamente lungo quello di Ciciliano fino ad arrivare al confine
sud  di  Pisoniano.  Si risale per il confine ovest di Pisoniano e si
prosegue fino al confine ovest di Poli passando per il confine sud di
Ciciliano, quello est di S. Gregorio da Sassola e di Casape. Si segue
il  confine  di Poli fino alla strada comunale del Ciavaccone-Bulliga
che passa nel comune di Castel S. Pietro Romano fino a raggiungere il
confine  sud  di Castel S. Pietro in loc. Parmiggiani. A questo punto
si  prosegue  lungo  quest'ultimo confine in direzione del confine di
Roma da seguire fino a raggiungere la Strada Provinciale Maremmana II
che  si prende in direzione Nord fino a raggiungere il confine sud di
Tivoli  al  bivio in localita' di Osteria Capannelle. Da queste punto
si prosegue seguendo il confine Ovest di Tivoli fino a raggiungere il
confine Nord dello stesso comune.
                               Art. 4.
                               Origine
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata ed, i prodotti in
uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi
elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  degli oliveti, dei
produttori,  dei  frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso
la  tenuta  di registri di produzione e condizionamento, e' garantita
la  tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera di produzione
del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                   Caratteristiche di coltivazione
    La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il
confezionamento  dell'olio  extravergine  di  oliva  Denominazione di
Origine  protetta «Terre Tiburtine» devono avvenire nell'ambito della
zona  di  produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento
dovuto    al   trasporto,   gli   sbalzi   di   temperatura   nonche'
l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne
compromettano  la  qualita'  nonche'  per garantire il controllo e la
tracciabilita'.  Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli
oliveti  destinati  alla produzione di oli a denominazione di origine
protetta  «Terre  Tiburtine»,  sono  quelle  tipiche  della  zona  di
produzione.  I sesti di impianto sono variabili: per ragioni storiche
ed  anche  perche'  molti  oliveti sono stati piantati in terreni con
diversa  giacitura.  Per  la  gestione  del  suolo, si eseguono delle
lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili «anche per il
controllo   delle   erbe   infestanti.   E'   consentita  la  pratica
dell'inerbimento.   Nella   concimazione  e'  ammesso  l'utilizzo  di
fertilizzanti  organici  e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve
essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di
ridurre  al  minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle
olive.  La  raccolta  delle  olive  deve essere effettuata all'inizio
della  fase  di invaiatura fino al 30 gennaio successivo. La raccolta
delle  drupe  deve  essere  effettuata  manualmente  o meccanicamente
utilizzando  tutti  gli  accorgimenti  onde evitare il contatto delle
olive   con   il  terreno.  E'  vietato  il  ricorso  a  prodotti  di
abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e'
vietata  la  raccolta  delle olive cadute naturalmente e quella sulle
reti   permanenti.   Le  olive  raccolte,  devono  essere  riposte  e
conservate  in  contenitori  rigidi,  traforati, facilmente lavabili,
della  portata  massima  di  380  kg.  Il  trasporto delle olive deve
avvenire  in  modo idoneo ad evitare danni al frutto. Le olive devono
essere  molite  entro 48 ore dalle fine delle operazioni di raccolta.
La  produzione  massima di olive, riferita agli oliveti specializzati
ed  intensivi,  destinata  alla produzione degli oli denominazione di
origine  protetta  «Terre Tiburtine» non dovra' superare i 6500 Kg/ha
nel  caso  di  oliveti  specializzati  e  comunque per i promiscui la
quantita'  totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 100
Kg a pianta.
                               Art. 6.
                     Modalita' di oleificazione
    Nella  oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli
di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  soltanto i processi meccanici e
fisici  atti  a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazione.
Le  olive  prima  di  essere  avviate alla frangitura dovranno essere
sottoposte  al lavaggio tramite lavatrice. Per l'estrazione dell'olio
sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli
che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La
gramolatura  deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di
olive  non  superiore  a 34°C e per periodo non superiore a cinquanta
minuti.  E'  vietato  il  metodo  di  trasformazione noto col nome di
«ripasso».  E'  vietato  altresi'  il  ricorso  a  prodotti ad azione
chimica  o  biochimica  e l'uso del talco nell'ambito del processo di
estrazione.  La  resa  massima  delle olive in olio non dovra' essere
superiore al 25%.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    Fin  da  tempi  remoti, antichi scrittori latini di cose agrarie,
quali Columella, Plinio e Marrone, esaltarono la fertilita' dei suoli
Tiburtini  e la qualita' di «Oleum Tiburtinum» tanto che l'Imperatore
Adriano  volle che la sua famosa villa imperiale si adagiasse tra due
oliveti    delle   Terre   Tiburtine,   ancora   presenti   nell'area
archeologica. In quest'ultimo sito, e' inoltre tutt'ora in produzione
uno  dei  piu'  grandi  olivi  in  Italia e forse in Europa: l'Albero
Bello,  la  cui eta' e' stimata in 20 secoli, e la cui ceppaia misura
alla  base  14  metri di circonferenza. Nella carta topografica della
Diocesi e dell'Agri Tiburtini del 1739, presso l'Archivio di Stato di
Roma,  viene  individuata  l'area  geografica Tiburtina che comprende
tutti  i  comuni  indicati  all'art.  3  del presente disciplinare di
produzione.  La  popolazione tiburtina e' particolarmente legata alla
produzione  oleicola  in  termini  sia  economici  che di tradizione.
L'areale   di   produzione   e'  ideale  per  la  produzione  di  oli
particolarmente   apprezzati   e   viene   realizzata   nella  fascia
altimetrica  compresa  tra  i  90  e  i  500  mt  slm  in un ambiente
pedoclimatico  caratterizzato  da un suolo di origine prevalentemente
prevulcanico  roccioso, ciottoloso e ricco di scheletro e da un clima
asciutto  d'estate e mite d'inverno con precipitazioni medie annue di
circa  1100 mm. Inoltre la presenza delle cultivar tipiche della zona
hanno reso la produzione oleicola di particolare qualita'.
                               Art. 8.
                              Controlli
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre  Tiburtine» sara' controllato da una struttura autorizzata, in
conformita' all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992.
                               Art. 9.
              Confezionamento, etichettatura e logotipo
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tiburtine» e'
vietata  qualsiasi  altra  menzione  aggiuntiva.  E 'vietato l'uso di
menzioni    geografiche    aggiuntive   indicazioni   geografiche   o
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni e aree
geografiche  comprese nell'area di produzione. E' consentito l'uso di
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno il
consumatore  e  siano  riportate  in dimensione dimezzata rispetto ai
caratteri  con  cui  viene,  descritta  la  denominazione  di origine
protetta   «Terre   Tiburtine».   E'   obbligatorio  riportare  sulla
confezione  l'annata  di produzione delle olive da cui si e' ottenuto
l'olio.  L'olio  «extra  vergine  di oliva a denominazione di origine
protetta   «Terre  Tiburtine»  deve  essere  immesso  al  consumo  in
recipienti  di  vetro,  banda  stagnata  o  ceramica di capacita' non
superiore  a  5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di
laminato   metallico  di  alluminio  ed  idonei  materiali  sintetici
consentiti  dalla  legge,  della  capacita'  di  10  ml,  recanti  le
disposizioni  previste  dalla  normativa vigente piu' una numerazione
progressiva  attribuita  all'organismo di controllo. Sui recipienti e
sulle  bottiglie  deve essere riportata la menzione «Terre Tiburtine»
la  dicitura  «DOP»  oppure  «Denominazione  di origine protetta», il
logo,  ed  inoltre  la  dicitura  «Olio  confezionato  dal produttore
all'origine  ovvero  «olio confezionato nella zona di produzione». Il
logo della denominazione «Terre Tiburtine» e' costituito dalla sagoma
stilizzata   dell'Acquedotto   Romano   della  Valle  dell'Aniene  in
particolare  e'  stato  raffigurato  il  Ponte  de1  Lupo.  I  colori
utilizzati sono i seguenti:
      Azzuro 00 99FF(C 70%, M 34%, Y 0%, K 0%);
      Frontale acquedotto colore Da8662 (C 15%, M 55%, Y 0%, K 1%);
      Interni acquedotto colore A3544E (C 28%, M 74%, Y 65%, K 15%);
      Porzione mediana a sinistra dello sfondo colore B6CEAA (C 30 %,
M 8%, Y 39%, K 0%);
      La scritta Terre Tiburtine colore giallo FFCC00 (C 1%, M 19%, Y
100%,  K  0%); per quanto riguarda il carattere si deve utilizzare il
BRUSH ART.».
      Parte  mediana  dello sfondo colore 66CC33 (C 61%, M 0 %, Y 100
%, K 0%);
      Parte inferiore dello sfondo colore B5CC33 (C 34 %, M 4 % Y 100
%, K 0%);

                ---->  Vedere logo di pag. 53  <----

    Gli  elementi  sopra  descritti  non  potranno  essere separati o
utilizzati parzialmente. Il logo si potra' adattare proporzionalmente
alle   varie   declinazioni   di   utilizzo.   Quanto   non  previsto
espressamente   nel  presente  articolo  deve  essere  conforme  alla
normativa vigente.