(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
Verbale  di  accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 20 febbraio 1996 per
il  personale  dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in
loco.  (Siglato  in  Roma  4 aprile  2002, tra Federazione Imprese di
Servizi (FISE - ARE) e SLCCGIL, SLP-CISL, UILTRASPORTI, UIL-.POST.
                               Art. 5.
    Regolamentazione   dell'esercizio   del  diritto  di  sciopero  e
dell'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili,  ai  sensi della
legge   n.   146/1990   e   successive   modifiche   -  procedure  di
raffreddamento  e  di  conciliazione delle controversie collettive ai
sensi  dell'art.  2,  comma  2  della  legge n. 146/1990 e successive
modifiche.
  Le  Parti  recepiscono,  per  quanto  di  interesse del settore, la
delibera  della  Commissione  di Garanzia 02/37 del 7 marzo 2002, che
allegano al presente codice civile n. 1.
           Procedura di raffreddamento e di conciliazione
            delle controversie collettive, in attuazione
           dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990.
                               Art. 1.
    Fermo  restando  che l'interpretazione delle norme del C.C.N.L. e
degli  accordi  nazionali  e'  di  competenza  esclusiva  delle parti
nazionali  stipulanti  secondo  le modalita' specificate dal c.c.n.l.
medesimo,  le  controversie  collettive  -  con  esclusione di quelle
relative  ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente
procedura   di   raffreddamento  e  conciliazione,  finalizzata  alla
prevenzione c/o alla composizione dei conflitti.
                               Art. 2.
A) Livello aziendale.
    La  titolarita' dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale,
la  presente  procedura,  e' riservata alla RSU, o, in mancanza, alle
RSA,  costituite  nell'ambito  delle  OO.SS. firmatarie del contratto
collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico
mandato.
  La   richiesta   di  esame  della  questione  che  e'  causa  della
controversia  collettiva e' formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle
predette  RSA,  tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di
apposita  domanda  che  deve contenere l'indicazione dei motivi della
controversia  collettiva  e/o della norma del C.C.N.L. o dell'accordo
collettivo  nazionale  o  aziendale  in  ordine alla quale si intende
proporre reclamo.
    Entro  due  giorni  dalla  data  di ricevimento della domanda, la
Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA per l'esame
di cui al comma precedente.
    Questa fase dovra' essere ultimata entro cinque giorni successivi
al  primo  incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in
caso  di mancato accordo, sara' rimesso in copia al superiore livello
territoriale.
B) Livello territoriale.
    Entro  2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato
accordo   in   sede  aziendale,  i  rappresentanti  dell'Associazione
Datoriale   convocano  le  competenti  strutture  territoriali  delle
Organizzazioni   sindacali   firmatarie   del   contratto  collettivo
applicato  aziendalmente  per  l'esame  della  questione che e' causa
della controversia collettiva.
    Tale  fase  dovra' terminare entro due giorni successivi al primo
incontro  con  la  redazione di uno specifico verbale che, in caso di
mancato   accordo,  sara'  rimesso  in  copia  al  superiore  livello
nazionale.
C) Livello nazionale.
  Entro  cinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del verbale di
mancato   accordo  in  sede  territoriale,  l'Associazione  Datoriale
convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l'esame della
questione che e causa della controversia collettiva.
    Tale  fase  e'  ultimata entro i sette giorni successivi al primo
incontro,  con  la  redazione  di  uno  specifico  verbale conclusivo
dell'intera procedura.
                               Art. 3.
    Al  fine  di garantire la continuita' del servizio, l'attivazione
della  procedura  sospende  le  iniziative  delle parti eventualmente
adottate.   Analogamente,   fino   alla  conclusione  della  presente
procedura,  i  lavoratori  iscritti  non  possono  adire  l'autorita'
giudiziaria  sulla  questione oggetto della controversia ne' da parte
dei  competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di
qualsiasi  tipo  e  da parte aziendale non viene data attuazione alle
questioni oggetto della controversia medesima.
                               Art. 4.
    Qualora  il  soggetto  competente  per  livello  a  promuovere la
convocazione  non  vi  ottemperi  rispettivamente  nei termini di cui
all'art. 2, lettera a), lettera b), lettera c), la presente procedura
e'  ultimata.  Conseguentemente,  a  partire  dal  giorno seguente la
scadenza  del  termine  relativo,  la  disposizione di cui all'art. 3
cessa di trovare applicazione.
                               Art. 5.
    I  soggetti  competenti  per  livello  a  svolgere  l'esame della
questione  che  e' causa della controversia collettiva hanno comunque
facolta',  in  coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne,
per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
                               Art. 6.
    Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione
che  e' causa della controversia collettiva a livello territoriale ha
altresi'  facolta'  di  non  esperire  il  superiore livello, dandone
comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In
tal  caso,  la presente procedura e' ultimata, e, conseguentemente, a
partire  dal  giorno seguente la data di conclusione dell'esame della
predetta  questione,  la  disposizione  di  cui  all'art.  3 cessa di
trovare applicazione.
                               Art. 7.
    Le  parti  si  danno  atto  di  aver  adempiuto a quanto previsto
dall'art.  2,  secondo  comma, della legge n. 146/1990 in merito alla
definizione  della  procedura  contrattuale  di  raffreddamento  e di
conciliazione  delle  controversie  collettive,  la quale deve essere
osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.
                               Art. 8.
    Fatte   salve  le  disposizioni  degli  accordi  interconfederali
relativi   alle  procedure  di  rinnovo  del  C.C.N.L.  nei  casi  di
controversia  collettiva  di  competenza  delle  OO.SS.  nazionali la
procedura  di  raffreddamento  e  conciliazione,  da seguire ai sensi
dell'art.  2  comma  2  della  legge n. 146190, e' la seguente: entro
cinque  giorni  dal ricevimento della richiesta di incontro formulata
dalle  OO.SS.  nazionali,  l'associazione  nazionale  imprenditoriale
convoca  le  relative  segreterie  per l'esame della questione che e'
causa della controversia collettiva.
    Questa  fase  si esaurisce entro diciassette giorni successivi al
primo incontro.
    Qualora  le  parti  non  convengano  di  prorogarne  i termini di
durata, la procedura e' ultimata.
    Qualora  il  soggetto competente a promuovere la convocazione non
vi  ottemperi  nei  termini  suddetti  la  presente  procedura  e' da
considerarsi ultimata.
  Per  l'intera  durata  della procedura, resta fermo quanto previsto
dal precedente articolo 3.
  FISE - ARE (firmato)
                                                   SLC-CGIL (firmato)
                                                   SLP-CISL (firmato)
                                               UILTRASPORTI (firmato)
                                                   UIL-POST (firmato)