Art. 3. Utilizzo transitorio di giacenze del conto A6 3.1. La Cassa, fino al 30 giugno 2006, e' autorizzata a trasferire giacenze esistenti presso il conto A6, entro i limiti di cui al comma 3.2, per la copertura degli oneri in capo al conto A3 eccedenti la disponibilita' di Cassa del conto medesimo. 3.2. L'utilizzo di giacenze esistenti presso il conto A6 per far fronte a carenze del conto A3 ai sensi di quanto previsto dal comma 3.1, e' consentito entro il limite massimo di 300 milioni di euro eccedenti l'esposizione di Cassa alla data dell'8 luglio 2005 del conto A3 nei confronti del conto A6.