Art. 3.
            Utilizzo transitorio di giacenze del conto A6
  3.1.  La Cassa, fino al 30 giugno 2006, e' autorizzata a trasferire
giacenze esistenti presso il conto A6, entro i limiti di cui al comma
3.2,  per  la  copertura degli oneri in capo al conto A3 eccedenti la
disponibilita' di Cassa del conto medesimo.
  3.2.  L'utilizzo  di  giacenze esistenti presso il conto A6 per far
fronte  a  carenze del conto A3 ai sensi di quanto previsto dal comma
3.1,  e'  consentito  entro  il limite massimo di 300 milioni di euro
eccedenti  l'esposizione  di  Cassa  alla data dell'8 luglio 2005 del
conto A3 nei confronti del conto A6.