Art. 4.
                  Conto oneri per certificati verdi
  4.1.  Successivamente alla liquidazione ovvero all'incasso di tutte
le  partite  economiche di pertinenza del conto oneri per certificati
verdi  di  cui  all'art.  69 del testo integrato, e comunque entro il
15 ottobre  2005,  la  Cassa  invia  all'Autorita' un resoconto della
situazione del predetto conto.
  4.2.   Con   successivo   provvedimento,   l'Autorita'   adotta  le
disposizioni   necessarie   per  la  chiusura  del  conto  oneri  per
certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato.