Art. 4. Conto oneri per certificati verdi 4.1. Successivamente alla liquidazione ovvero all'incasso di tutte le partite economiche di pertinenza del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato, e comunque entro il 15 ottobre 2005, la Cassa invia all'Autorita' un resoconto della situazione del predetto conto. 4.2. Con successivo provvedimento, l'Autorita' adotta le disposizioni necessarie per la chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato.