Art. 10. Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione con altri incentivi 1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione. 2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. 3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001. 4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.