Art. 10.
         Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione
                         con altri incentivi
  1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma
7,  sono  ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto
benefici  della  detrazione  fiscale  richiamata all'art. 2, comma 5,
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e
modificazioni della medesima detrazione.
  2.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono
applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la
cui  realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in
conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
  3.  In  particolare,  le  tariffe  incentivanti  di cui al presente
decreto,  non  sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici  per  la  cui  realizzazione  siano  stati  concessi gli
incentivi  erogati  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  dalle  regioni  e  province  autonome, nell'ambito del
programma  «Tetti  fotovoltaici»  del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  come definito dai decreti del Direttore del
servizio  inquinamento  atmosferico e rischi industriali dello stesso
Ministero  22 dicembre  2000,  n.  111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n.
106/SIAR/2001.
  4.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono
compatibili  con  i  certificati  verdi  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  5.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui al presente decreto non sono
compatibili   con   i   titoli  derivanti  dalla  applicazione  delle
disposizioni  attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione
delle  disposizioni  attuative  dell'art.  16,  comma  4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul  valore  aggiunto  per gli impianti facenti uso di energia solare
per  la  produzione  di  calore  o  energia,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.