Art. 12.
          Limite massimo della potenza elettrica cumulativa
     di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
      e criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione.
  1.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente  decreto  sono
riconosciute  fino  a  quando la potenza nominale cumulativa di tutti
gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge
il valore di 100 MW.
  2.  La  potenza  nominale  cumulativa di tutti gli impianti, di cui
all'art.  5  e  all'art.  6, comma 2, che possono ottenere le tariffe
incentivanti e' fissata in 60 MW.
  3.  La  potenza  nominale  cumulativa di tutti gli impianti, di cui
all'art.  6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti e'
fissata in 40MW.
  4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto
attuatore  rende  noto,  a  solo  scopo  informativo, il valore della
potenza  nominale  cumulativa  di  tutti  gli  impianti  che  possono
ottenere  le  tariffe  incentivanti,  di cui ai commi 2 e 3, al netto
della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono
state  riconosciute  le  tariffe  incentivanti  ai sensi dell'art. 7,
comma  7,  tenuto  conto  di  quanto disposto all'art. 7, comma 10, e
all'art. 8, commi 5 e 6.
  5.  Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione    fotovoltaica    che    permettano    anche   l'aumento
dell'efficienza  di  conversione  dei componenti e degli impianti, il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche
mediante  meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e
delle  imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata
di cui all'art. 11.