Art. 12. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione e criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione. 1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW. 2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti e' fissata in 60 MW. 3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti e' fissata in 40MW. 4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7, comma 10, e all'art. 8, commi 5 e 6. 5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche mediante meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata di cui all'art. 11.