Art. 13. Attivita' di monitoraggio e disposizioni finali 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell'art. 7. 2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto di cui agli articoli 5 e 6, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all'attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12. 3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero delle attivita' produttive o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 e' reso pubblico. 4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, individuano le cadenze e le modalita' per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 5. 5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2005 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli