Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il
comma  15,  nonche'  le  definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
    a) impianto  o  sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione
di  energia  elettrica  mediante conversione diretta della radiazione
solare,    tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'   composto
principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici, uno o piu'
convertitori  della  corrente  continua in corrente alternata e altri
componenti minori;
    b) potenza   nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto  fotovoltaico  e'  la  potenza elettrica dell'impianto,
determinata  dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di  picco,  o  di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera d);
    c) energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto fotovoltaico e'
l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del gruppo di conversione
della  corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle
utenze  elettriche  del  soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
    d) condizioni  nominali  sono  le  condizioni di temperatura e di
irraggiamento  solare,  nelle  quali sono rilevate le prestazioni dei
moduli  fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui
all'allegato 1;
    e) punto  di  connessione  e'  il  punto della rete elettrica, di
competenza  del  gestore  di  rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
    f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
data,  comunicata  dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g),
al  gestore  di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h),
da  cui  decorre  il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui
all'art. 7, comma 7;
    g) soggetto  responsabile  e'  il soggetto, avente i requisiti di
cui  all'art.  3,  responsabile  della realizzazione e dell'esercizio
dell'impianto,  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
e  che  ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di
cui all'art. 7, comma 7;
    h) soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;
    i) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un
impianto  entrato  in  esercizio  da  almeno  cinque  anni,  tale  da
consentire  una  produzione  aggiuntiva  dell'impianto medesimo, come
definita alla lettera j);
    j) produzione  aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito   di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla
produzione  annua  media  prima  dell'intervento,  come definita alla
lettera k);
    k) produzione  annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa  in  kWh,  dei  valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al
netto  di  eventuali  periodi  di  fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
    l) rifacimento  totale  e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta  la  sostituzione  con  componenti  nuovi  almeno di tutti i
moduli  fotovoltaici  e  del  gruppo  di  conversione  della corrente
continua in corrente alternata.