Art. 3.
                 Requisiti dei soggetti che possono
                   beneficiare dell'incentivazione
  1.  Beneficiano  dell'incentivazione  alla  produzione  di  energia
elettrica,  ottenuta  dagli  impianti  di  cui all'art. 5, le persone
fisiche  e  giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini
di   edifici,   responsabili   dei   medesimi  impianti,  progettati,
realizzati  ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto,  che  presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
  2.  Beneficiano  dell'incentivazione  alla  produzione  di  energia
elettrica  ottenuta  dagli  impianti  di  cui  all'art. 6, le persone
fisiche  e  giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini
di   edifici,   responsabili   dei   medesimi  impianti,  progettati,
realizzati  ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.