Art. 3. Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione 1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici. 2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente decreto.