Art. 5.
   Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione
          per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
                       non superiore a 20 kW.
  1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale  non  superiore  a  20  kW beneficia della disciplina di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale  non  superiore  a  20  kW,  muniti di idonei sistemi per la
misurazione  dell'energia  prodotta,  ha  diritto, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387,  e  del  presente  decreto,  ad  una tariffa incentivante il cui
valore e' stabilito come segue:
    a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di
venti anni;
    b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata  inoltrata  negli  anni  successivi  al  2006:  il valore della
tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con
arrotondamento  alla  terza  cifra  decimale, per ciascuno degli anni
successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
  3.  Le  tariffe  di  cui  al  comma  2 sono riconosciute nel limite
massimo  di  potenza  nominale  cumulata di cui all'art. 12, comma 2.
Tale  limite  include  la potenza nominale cumulata degli impianti di
cui all'art. 6, comma 2.
  4.  Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di
cui  al  comma  2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al
comma 1.
  5.  Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata
al  comma  1  si  applica  la  disciplina  di  cui alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n.
224/00.  In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2,
comma  1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1,
lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.