Art. 5. Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW. 1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore e' stabilito come segue: a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni; b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e' stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni. 3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2. Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art. 6, comma 2. 4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1. 5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.