Art. 7.
        Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione
        e modalita' per la determinazione dell'incentivazione
                    effettivamente riconosciuta.
  1.  Entro  il  31  marzo,  il  30  giugno,  il  30 settembre  e  il
31 dicembre  di  ciascun  anno,  il soggetto responsabile che intende
realizzare   un   impianto   fotovoltaico  e  accedere  alle  tariffe
incentivanti  di  cui al presente decreto inoltra apposita domanda al
soggetto  attuatore. Alla domanda e' allegato il progetto preliminare
dell'impianto.  Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla
domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.
  2.  Il  progetto  preliminare  di cui al comma 1 include una scheda
tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto,
la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione
della  corrente  continua  in  corrente  alternata,  la  tensione  in
corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente
continua   in  corrente  alternata,  le  caratteristiche  dei  moduli
fotovoltaici,  del  gruppo  di conversione della corrente continua in
corrente  alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica,
le  modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti
tecnici di cui all'art. 4.
  3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di
cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il
soggetto   responsabile,   con   riferimento  alla  potenza  nominale
dell'impianto  e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti
nell'anno,  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  riporta il valore della
tariffa incentivante richiesta.
  4.  Entro  i  sessanta giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro  delle  domande  di  cui al comma 1, il soggetto attuatore,
previa  verifica  di  ammissibilita'  delle  domande ricevute, redige
l'elenco  delle  domande  afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e
all'art.   6,  comma  2,aventi  diritto  alla  tariffa  incentivante,
ordinandole  sulla  base  della  data  di  ricevimento  della domanda
medesima,  fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui
all'art. 12, comma 2.
  5.  Entro  i  sessanta giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro  delle  domande  di  cui al comma 1, il soggetto attuatore,
previa  verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige una
graduatoria  delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6,
comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante
richiesta.  Le  tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono
determinate  attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore
della  tariffa  incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza
nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che
presentano  pari  valore  della  tariffa  incentivante  richiesta, la
priorita'  tra  le  domande  e'  attribuita  sulla base della data di
inoltro della domanda di cui al comma 1.
  6.  Le  domande  la  cui  inclusione nell'elenco di cui al comma 4,
ovvero  nella  graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento
dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e
3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
  7.  Entro  i  novanta  giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro  delle  domande  di  cui  al comma 1, il soggetto attuatore
comunica  l'esito  di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che
hanno  inoltrato  la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore
comunica  inoltre  ai  soggetti  aventi diritto, sulla base di quanto
disposto  al  comma  5,  all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entita'
della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo
di  venti  anni  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in esercizio
dell'impianto.
  8.  Alla  tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le
eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.
  9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma
3,  e'  tenuto  a  costituire una cauzione definitiva nella misura di
1.500  euro  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto,  da
prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata  da  istituti  bancari  o  assicurativi  o da intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del
decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 395, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie. La cauzione
e'  costituita  a  favore  del soggetto attuatore. La cauzione non e'
dovuta se il soggetto responsabile e' tenuto a prestare analoga forma
di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
  La  cauzione  e'  costituita  a titolo di penale in caso di mancata
realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8,
comma  3,  nonche'  di  mancato rispetto dei termini per l'entrata in
esercizio  dell'impianto  medesimo,  di  cui  all'art. 8, comma 4. La
cauzione  cosi'  prestata  deve  essere  incondizionata  ed  a  prima
richiesta e deve quindi espressamente contenere:
    a) la  rinuncia  del  beneficio  alla  preventiva  escussione del
debitore principale;
    b) la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere il
decorso  del  termine  di  sei  mesi  entro il quale, nell'ipotesi di
scadenza  dell'obbligazione  principale,  il  creditore  e'  tenuto a
proporre  le  proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art.
1957 del codice civile;
    c) la  sua  operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta
del soggetto attuatore.
  10.  La  mancata  costituzione della cauzione nei termini di cui al
comma  9 indicati comporta l'inammissibilita' della domanda di cui al
comma 1.