Art. 7. Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione e modalita' per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta. 1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domanda e' allegato il progetto preliminare dell'impianto. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9. 2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4. 3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3, riporta il valore della tariffa incentivante richiesta. 4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige l'elenco delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2,aventi diritto alla tariffa incentivante, ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2. 5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige una graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la priorita' tra le domande e' attribuita sulla base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1. 6. Le domande la cui inclusione nell'elenco di cui al comma 4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante. 7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore comunica l'esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno inoltrato la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entita' della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. 8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1. 9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma 3, e' tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie. La cauzione e' costituita a favore del soggetto attuatore. La cauzione non e' dovuta se il soggetto responsabile e' tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore. La cauzione e' costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8, comma 3, nonche' di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'art. 8, comma 4. La cauzione cosi' prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere: a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile; c) la sua operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore. 10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al comma 9 indicati comporta l'inammissibilita' della domanda di cui al comma 1.