Art. 8. Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto 1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5. 2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile il punto di consegna. 3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile da' inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione e' allegato il certificato di collaudo dell'impianto. Il gestore di rete e' tenuto ad effettuare la connessione dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori. 4. Il soggetto responsabile e' tenuto a comunicare al soggetto attuatore, nonche' al gestore di rete, la data di entrata in esercizio dell'impianto. In tutti i casi, tale data non puo' essere successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3. 5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto all'art. 10, commi da 1 a 5. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante. 6. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7. Comporta altresi' la decadenza dal diritto alla medesima tariffa incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.