Art. 8.
         Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto
  1.  Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione  di  cui  all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile
inoltra  al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di
cui   all'art.  7,  comma  1,  e  richiede  al  medesimo  gestore  la
connessione  alla  rete  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo  16 marzo  1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14
del  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387.  Nel  caso di
impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire
del  servizio  di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta,
in  maniera  conforme  alla  disciplina  di cui al comma 1, ovvero al
comma 5, del medesimo art. 5.
  2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al
soggetto responsabile il punto di consegna.
  3.  In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui
all'art.  6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui
all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile da' inizio ai lavori di
realizzazione  dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al
gestore  di  rete  e  al  soggetto  attuatore, nel rispetto di quanto
disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.
  Entro  dodici  mesi  ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6,
entro  ventiquattro  mesi,  dalla  data  della  comunicazione  di cui
all'art.   7,   comma   7,   il  soggetto  responsabile  conclude  la
realizzazione  dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al
gestore  di  rete  e  al  soggetto  attuatore, nel rispetto di quanto
disposto  all'art.  4,  dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A
tale  ultima  comunicazione  e'  allegato  il certificato di collaudo
dell'impianto.
  Il   gestore  di  rete  e'  tenuto  ad  effettuare  la  connessione
dell'impianto  alla  rete elettrica entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.
  4.  Il  soggetto  responsabile  e'  tenuto a comunicare al soggetto
attuatore,  nonche'  al  gestore  di  rete,  la  data  di  entrata in
esercizio  dell'impianto.  In tutti i casi, tale data non puo' essere
successiva   a  sei  mesi  la  data  di  conclusione  dei  lavori  di
realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.
  5.   All'atto   della   comunicazione   di   entrata  in  esercizio
dell'impianto,  di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto
a  trasmettere  al  medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata
con  la  quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto
disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.
  Fatte  salve  le  altre  conseguenze disposte dalla legge, la falsa
dichiarazione   comporta   la  decadenza  dal  diritto  alla  tariffa
incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto
alla stessa alla tariffa incentivante.
  6.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  per l'inizio dei lavori di
realizzazione   e   di   conclusione   dei  lavori  di  realizzazione
dell'impianto,  di  cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto
alla  tariffa  incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7.
Comporta  altresi'  la  decadenza  dal  diritto alla medesima tariffa
incentivante  il  mancato  rispetto  dei  termini  per  l'entrata  in
esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.