Art. 4. Forme e misura del finanziamento 1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 3 milioni di euro per i progetti afferenti il Tema n. 1, e a 1 milione di euro per i progetti afferenti tutte le altre tematiche, e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. 2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' superare i 5 milioni di euro per il Tema n. 1 e di 3 milioni di euro per le restanti tematiche. 3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003. 4. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 11 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.