Art. 5.
                 Criteri di valutazione dei progetti

  1.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  dei progetti si
osserveranno  le  disposizioni  richiamate  all'art.  5  del  decreto
ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
  2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita'
di  valutazione  disciplinate  dal  richiamato  art.  5  del  decreto
ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase
di  preselezione  finalizzata  ad  individuare i progetti di qualita'
verso i quali svolgere le attivita' stesse.
  3.  La  preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal
comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 297 del
29 luglio  1999  che,  avvalendosi  di  esperti all'uopo nominati dal
MIUR,  sentita  la  regione  Veneto,  valutera'  i  progetti in forma
comparata e sulla base dei seguenti elementi:
    a)  entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto
rispetto  ai  risultati  attesi secondo l'elencazione riportata nello
specifico tema di ricerca (max 20 punti);
    b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia
di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max
20 punti);
    c)  qualita'  e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal
soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di
coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
    d)  idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture
pubbliche  e  private  operanti nella regione Veneto, reti regionali,
interregionali       ed      internazionali      di      cooperazione
scientifico-tecnologica  nelle quali sia definita la specializzazione
di  attivita'  e  funzioni  e  leed  modalita' di integrazione tra le
organizzazioni coinvolte (max 20 punti);
    e)   idoneita'   del  progetto  ad  attrarre  nuovi  investimenti
produttivi nel territorio della regione Veneto (max 10 punti);
    f)   potenzialita'   dei   risultati  conseguiti  in  termini  di
prospettive  di  attivazione  di  nuova  imprenditorialita'  (max  10
punti);
    g) ampiezza e rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca
su  altri  settori  industriali,  anche  in relazione ai tempi e alle
modalita' di trasferimento (max 10 punti);
    h)  rilevanza  dei risultati acquisibili in relazione all'impatto
ambientale e alla tutela della salute umana (max 10 punti).
  4.  Sulla  base  della  predetta preselezione, saranno ammessi alle
attivita'  di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che
avranno  conseguito  almeno  il  punteggio complessivo di 100 punti e
almeno  60 punti nei criteri da a) a d) e, comunque, nel limite delle
disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
  5.   In  relazione  alle  risorse  disponibili  e  fatta  salva  la
necessita'  di  selezionare  comunque  progetti  di  elevato  livello
qualitativo  sara'  data  priorita'  all'esigenza  di  assicurare  lo
svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.