Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti 1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse. 3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MIUR, sentita la regione Veneto, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi: a) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 20 punti); b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti); c) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti); d) idoneita' della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Veneto, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attivita' e funzioni e leed modalita' di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti); e) idoneita' del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Veneto (max 10 punti); f) potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 10 punti); g) ampiezza e rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti); h) rilevanza dei risultati acquisibili in relazione all'impatto ambientale e alla tutela della salute umana (max 10 punti). 4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 100 punti e almeno 60 punti nei criteri da a) a d) e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%. 5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sara' data priorita' all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.