IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998
e  successive  modifiche  che  prevede  l'applicabilita'  del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Tagliaferro  Laura Micaela, nata a
Buenos  Aires  (Argentina)  il  17 maggio  1979,  cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico   professionale  di  ingeniera  industrial  conseguito  in
Argentina  presso  la  «Universidad  Tecnologica  Nacional» di Buenos
Aires»   (Argentina)   in   data   21   dicembre  2001  e  rilasciato
l'11 settembre  2003  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo
Profesional  de  ingenieria industrial» di Buenos Aires dal 27 luglio
2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.   49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   sig.ra  Tagliaferro  Laura  Micaela,  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina) il 17 maggio 1979, cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale
e l'esercizio della professione in Italia.