Art. 2.

  1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  attivita' di programmazione e
coordinamento,  predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione
dei   controlli   e   degli   interventi  previsti  nell'allegato  I,
verificandone l'applicazione.
  2.  Le  procedure  operative  di  intervento  nell'ambito del Piano
nonche'   i   flussi   informativi  con  la  relativa  documentazione
riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della
sanita'  veterinaria  e degli alimenti del Ministero della salute con
proprio atto dirigenziale.
  3. Le Regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero
della  salute  una  relazione  tecnica  riguardante l'esecuzione e le
risultanze del Piano.
  4.  Le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le
quali   non  sono  state  individuate  nell'allegato  I  le  aree  di
intervento,   valutano   l'opportunita'   di   predisporre  piani  di
intervento  in  determinate aree del proprio territorio conformemente
al predetto allegato.