Art. 2. 1. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione. 2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del Piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale. 3. Le Regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.