Art. 3. 1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000/68/CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea. 2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 della Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti. 3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio. 4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla Regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.