Art. 3.

  1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano,
registrate  ai  sensi  della  vigente normativa, tutti gli equidi non
registrati  ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati
tramite  il  documento  di  identificazione  di  cui  alla  decisione
2000/68/CE   del   22 dicembre  1999  della  Commissione  dell'Unione
europea.
  2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma
1  e'  aggiunto  il  capitolo  VII  della  decisione  93/623/CEE  del
20 ottobre  1993  della  Commisione dell'Unione europea, nel quale il
veterinario  ufficiale  provvede  a  riportare  gli esami sierologici
effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.
  3.  I  campioni  di  sangue prelevati durante i controlli del Piano
sono  inviati  agli  Istituti zooprofilattici sperimentali competenti
per  territorio  per  il  successivo  inoltro  al Centro di referenza
nazionale  per  le  malattie  esotiche,  attivato  presso  l'Istituto
zooprofilattico  sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede
ad eseguire gli esami di laboratorio.
  4.  Il  Centro  di  referenza  nazionale  per  le malattie esotiche
comunica  tempestivamente  all'azienda  sanitaria  locale competente,
alla  Regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di
tutti   gli  esami  di  laboratorio  da  esso  effettuati  nel  corso
dell'espletamento delle attivita' del Piano.