Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Formaggella del Luinese», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione per la produzione della Formaggella del Luinese e del formaggio misto capra-vacca, con sede in Luino (Varese), via Collodi, 4, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agro-alimentari - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Disciplinare di produzione Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «FORMAGGELLA DEL LUINESE» Art. 1. Denominazione La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) FORMAGGELLA DEL LUINESE e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) 2081/92 e dal presente disciplinare.