Art. 4.
                               Origine

    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output
(prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in
appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli
allevatori,  dei  produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso
la   dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle
quantita'  prodotte, e' garantita la tracciabilita' (da valle a monte
della  filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche
o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di
controllo.