(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

SCHEMI  IDRICI  REGIONE  BASILICATA  - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI,
INDUSTRIALI,  AGRICOLE  E  MISURAZIONE  DELL'ACQUA  FORNITA  PROGETTO
                             DEFINITIVO.

    Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di
gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali
14 marzo 2003 e 8 giugno 2004
    L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre
che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei
subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di
valore  precisati  al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art.
18,  comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente
modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di
comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i
sub-contratti.
  La  necessita'  di  analoga  estensione  delle verifiche preventive
antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto  il  profilo  del  rischio di infiltrazione criminale, dei sub-
appalti   e  dei  cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive
attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra,
noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase
realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
  Pertanto  nel  bando  di  gara  per  l'appalto dei lavori di cui al
progetto  defintivo  approvato con la presente delibera dovra' essere
inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei
dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della
legge n. 55/1990 preveda che:
      1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale
siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e
sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere
alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica
risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa,
in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra'
prevedersi  che  per  i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a
dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10,
comma  1,  lettera  c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990
possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale
con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva
acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti
rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di
tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel
sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990,
si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento
delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto
reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando
l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
    2)  nel  caso  di attivazione della clausola risolutiva espressa,
l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una
penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10%
del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
    3)   il   soggetto   aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni
supplementari  atipiche,  di cui all'art. 1-septies del decreto-legge
6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.
726,  e  successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa
sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del
richiamato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 252/1998,
vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase
di cantierizzazione dell'opera dirette a:
      a) controllare    gli    assetti    societari   delle   imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere
aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di
comunicazione di cui si e' detto;
      b) assicurare,  anche  attraverso apposite sanzioni che possono
arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di
pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle
sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste
di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente
comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla
Autorita' giudiziaria.