Art. 2. 1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la Regione Umbria, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilita' finanziarie del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2005 Il Ministro: Alemanno