Art. 2.
  1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione
degli  aiuti  provvede  la  Regione Umbria, nel limite delle somme ad
essa  assegnate,  con  la  ripartizione,  d'intesa  con la Conferenza
permanente  Stato-regioni  e  province autonome, delle disponibilita'
finanziarie   del  «Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori»  di  cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004 n. 102.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2005
                                                Il Ministro: Alemanno