Art. 13. Obblighi di comunicazione e procedimento 1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui la partecipazione in una banca nonche' le variazioni della stessa sono rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 del TUB. 2. La Banca d'Italia valuta gli accordi comunicati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUB, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 11 e, in particolare, della partecipazione all'accordo di soggetti che svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari ai sensi dell'art. 8 nonche' dell'esistenza di interessi convergenti facenti capo, direttamente o indirettamente, a tali soggetti. 3. La Banca d'Italia disciplina forme e termini dei procedimenti nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione.