Art. 13.
              Obblighi di comunicazione e procedimento
  1.  La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui la partecipazione
in  una  banca  nonche'  le variazioni della stessa sono rilevanti ai
fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20 del TUB.
    2.  La  Banca  d'Italia  valuta  gli  accordi comunicati ai sensi
dell'art.  20,  comma 2,  del TUB, tenendo conto dei criteri indicati
all'art.  11  e,  in particolare, della partecipazione all'accordo di
soggetti  che  svolgono  in  misura  rilevante attivita' d'impresa in
settori  non  bancari  ne'  finanziari  ai  sensi dell'art. 8 nonche'
dell'esistenza  di interessi convergenti facenti capo, direttamente o
indirettamente, a tali soggetti.
  3.  La  Banca  d'Italia disciplina forme e termini dei procedimenti
nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione.