Art. 15.
                       Intermediari finanziari
  1.  Agli  intermediari  finanziari previsti nel Titolo V del TUB si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni contenute negli
articoli 3,  comma  2,  lettera  b), 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1 del
capo I.