Art. 17. Limiti alle attivita' di rischio nei confronti di parti correlate 1. La Banca d'Italia determina i limiti delle attivita' di rischio nei confronti di una parte correlata che svolge in misura rilevante attivita' in settori non bancari, finanziari o assicurativi secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, in conformita' dei seguenti criteri: a) per i soggetti definiti parti correlate in relazione alla proprieta' di azioni della banca, il limite e' fissato in una percentuale del patrimonio di vigilanza rapportata alla quota di capitale sociale posseduta; b) per le parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera a), il limite e' riferito a una percentuale del patrimonio di vigilanza della banca; c) i limiti di cui alle lettere a) e b) non sono comunque superiori al 10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e possono variare a seconda della natura dei rapporti tra la parte correlata e la banca; d) le attivita' di rischio complessive di una banca nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento; e) l'esposizione complessiva delle societa' di un gruppo bancario nei confronti di una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia puo' prevedere limiti diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) per le singole banche appartenenti al gruppo; f) la Banca d'Italia puo' applicare limiti diversi da quelli generali alle attivita' di rischio di banche cooperative a favore dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo; g) la Banca d'Italia puo' non applicare i limiti alle attivita' di rischio nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario e alle attivita' di rischio nei confronti di soggetti connessi a parti correlate i quali svolgano in misura rilevante attivita' in settori bancari, finanziari o assicurativi.