Art. 17.
  Limiti alle attivita' di rischio nei confronti di parti correlate
  1.  La Banca d'Italia determina i limiti delle attivita' di rischio
nei  confronti  di una parte correlata che svolge in misura rilevante
attivita'  in  settori non bancari, finanziari o assicurativi secondo
quanto  stabilito  ai  sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, in conformita'
dei seguenti criteri:
    a) per  i  soggetti  definiti  parti  correlate in relazione alla
proprieta'  di  azioni  della  banca,  il  limite  e'  fissato in una
percentuale  del  patrimonio  di  vigilanza  rapportata alla quota di
capitale sociale posseduta;
      b) per le parti correlate diverse da quelle di cui alla lettera
a),  il  limite  e'  riferito  a  una  percentuale  del patrimonio di
vigilanza della banca;
    c) i  limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) non sono comunque
superiori  al  10 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e
possono  variare  a  seconda  della  natura dei rapporti tra la parte
correlata e la banca;
    d) le attivita' di rischio complessive di una banca nei confronti
di  una  parte  correlata e dell'insieme dei soggetti a essa connessi
devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio di vigilanza
fissata dalla Banca d'Italia, comunque non superiore al 10 per cento;
    e) l'esposizione complessiva delle societa' di un gruppo bancario
nei  confronti  di  una parte correlata e dell'insieme dei soggetti a
essa  connessi deve essere inferiore a una percentuale del patrimonio
di  vigilanza  consolidato fissata dalla Banca d'Italia, comunque non
superiore al 10 per cento. Fermo restando il rispetto di tale limite,
la Banca d'Italia puo' prevedere limiti diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c) e d) per le singole banche appartenenti al gruppo;
    f) la  Banca  d'Italia  puo'  applicare  limiti diversi da quelli
generali alle attivita' di rischio di banche cooperative a favore dei
soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione,
controllo;
    g) la  Banca  d'Italia puo' non applicare i limiti alle attivita'
di  rischio  nei confronti di altre societa' appartenenti al medesimo
gruppo bancario e alle attivita' di rischio nei confronti di soggetti
connessi  a  parti  correlate  i  quali  svolgano in misura rilevante
attivita' in settori bancari, finanziari o assicurativi.