Art. 3.
                  Partecipazioni rilevanti: azioni
  1.  Ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  TUB  e'  soggetta ad
autorizzazione  preventiva  della  Banca  d'Italia  l'acquisizione  a
qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca.
  2. Si considera partecipazione rilevante:
    a) il  possesso  a  qualsiasi  titolo  di azioni, anche prive del
diritto  di  voto, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del
capitale sociale;
    b) il  possesso di una partecipazione superiore al 5 per cento di
azioni  che  danno diritto di voto, anche condizionato, su uno o piu'
argomenti attinenti alle seguenti materie:
      modifiche dello statuto;
      approvazione di bilanci;
      nomina,  revoca  o  responsabilita'  di componenti degli organi
amministrativi,  di  controllo,  del  revisore  o  della  societa' di
revisione;
      eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per atti degli
amministratori;
      distribuzione di utili.
  Ai  fini  del  calcolo  della  partecipazione  di cui alla presente
lettera  si  tiene  conto,  al  numeratore,  di  tutte  le  azioni da
acquisire,  unitamente  a quelle gia' possedute, che danno diritto di
voto  anche  condizionato  su  uno  degli  argomenti  indicati  e, al
denominatore,  di  tutte  le  azioni  aventi  diritto  di  voto anche
condizionato sul medesimo argomento.
  In   presenza   di  azioni  con  diritto  di  voto  subordinato  al
verificarsi  di  una  condizione,  il  calcolo  della  partecipazione
rilevante  per  le  azioni  non  condizionate  viene effettuato anche
ponendo  al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che danno
diritti di voto non condizionati.