Art. 3. Partecipazioni rilevanti: azioni 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB e' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca. 2. Si considera partecipazione rilevante: a) il possesso a qualsiasi titolo di azioni, anche prive del diritto di voto, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del capitale sociale; b) il possesso di una partecipazione superiore al 5 per cento di azioni che danno diritto di voto, anche condizionato, su uno o piu' argomenti attinenti alle seguenti materie: modifiche dello statuto; approvazione di bilanci; nomina, revoca o responsabilita' di componenti degli organi amministrativi, di controllo, del revisore o della societa' di revisione; eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per atti degli amministratori; distribuzione di utili. Ai fini del calcolo della partecipazione di cui alla presente lettera si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, che danno diritto di voto anche condizionato su uno degli argomenti indicati e, al denominatore, di tutte le azioni aventi diritto di voto anche condizionato sul medesimo argomento. In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione, il calcolo della partecipazione rilevante per le azioni non condizionate viene effettuato anche ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che danno diritti di voto non condizionati.