Art. 5.
           Partecipazioni rilevanti: strumenti finanziari
  1.  Il  possesso  di  strumenti  finanziari  emessi  da  una  banca
configura  una  partecipazione  rilevante, agli effetti dell'art. 19,
comma  1,  del  TUB quando ne derivi il potere di nominare componenti
degli  organi  aziendali  della  banca  ovvero di condizionare scelte
organizzative o gestionali di carattere strategico. La Banca d'Italia
indica i criteri per individuare le suddette fattispecie.
  2. Nelle ipotesi in cui i poteri di cui al comma 1 siano attribuiti
collettivamente  ai  possessori  di strumenti finanziari dello stesso
tipo,  la  Banca  d'Italia individua la percentuale rilevante ai fini
dell'art.  19,  comma  1, del TUB e le relative modalita' di calcolo,
tenendo conto del contenuto dei diritti attribuiti.
  3.  La  Banca  d'Italia,  ai  sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB,
individua  i casi in cui la variazione della partecipazione di cui al
comma 2 deve essere autorizzata.