Art. 5. Partecipazioni rilevanti: strumenti finanziari 1. Il possesso di strumenti finanziari emessi da una banca configura una partecipazione rilevante, agli effetti dell'art. 19, comma 1, del TUB quando ne derivi il potere di nominare componenti degli organi aziendali della banca ovvero di condizionare scelte organizzative o gestionali di carattere strategico. La Banca d'Italia indica i criteri per individuare le suddette fattispecie. 2. Nelle ipotesi in cui i poteri di cui al comma 1 siano attribuiti collettivamente ai possessori di strumenti finanziari dello stesso tipo, la Banca d'Italia individua la percentuale rilevante ai fini dell'art. 19, comma 1, del TUB e le relative modalita' di calcolo, tenendo conto del contenuto dei diritti attribuiti. 3. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUB, individua i casi in cui la variazione della partecipazione di cui al comma 2 deve essere autorizzata.