Art. 9.
            Partecipazioni indirette da parte di soggetti
               che controllano banche e gruppi bancari
  1.  I  soggetti  che controllano - anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari non sono tenuti a
richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la
societa'  finanziaria  capogruppo  intenda  acquistare o aumentare la
partecipazione in una banca.