Art. 9. Partecipazioni indirette da parte di soggetti che controllano banche e gruppi bancari 1. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in una banca.