Art. 10.
                       Contratti di programma
((  1.  All'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
le  parole:  «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla
data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali
non  superiore  a  400  milioni  di  euro  che determinano erogazioni
nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».))
  2.  Per  la  compensazione  degli  effetti finanziari derivanti dal
comma  1,  pari  a  ((80 milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio
nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce
di  pari  importo  l'ammontare  dei  pagamenti  relativi  agli  altri
strumenti  da  esso  gestiti,  al  fine  di  assicurare  in ogni caso
l'invarianza  del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e
8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti
di  cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e
11,  ((comma 14-ter)),  del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2,
comma  3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati
i  limiti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  medesimo comma 15,
rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
                            Riferimenti normativi:
              -   Per   il   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 8 del su
          menzionato  decreto-legge  n.  35 del 2005, come modificato
          dalla presente legge:
              «3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 1, comma
          356,  lettera  e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
          disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alla
          concessione  di  incentivi  disposta in attuazione di bandi
          gia'  emessi  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il
          Ministro  delle  attivita' produttive, alla data di entrata
          in  vigore  del  decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
          oltre  il  30 settembre 2005 e per un importo di contributi
          statali   non   superiore   a  400  milioni  di  euro,  che
          determinano  erogazioni  nell'anno  2005 non superiori a 80
          milioni  di  euro,  abbia presentato al CIPE la proposta di
          adozione  della relativa delibera di approvazione, ai sensi
          del  punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre
          2003.».
              -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -   Il  decreto-legge  31  maggio  2005,  n.  90,  reca
          (Disposizioni  urgenti  in materia di protezione civile) ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
          2005.