Art. 10. Contratti di programma (( 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».)) 2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a ((80 milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e 11, ((comma 14-ter)), del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro. Riferimenti normativi: - Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del su menzionato decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dalla presente legge: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.». - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, reca (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile) ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005.