«Art. 10-bis. Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (( 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 58) come modificato dalla presente legge: «2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i due responsabili delle unita' operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.».