«Art. 10-bis.
Componenti  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
                        investimenti pubblici
((  1.  All'articolo  7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.
38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 7 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia
          di  organizzazione  e  di  personale,  a norma dell'art. 7,
          comma  3,  della  legge  3  aprile 1997, n. 94 - pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 58)
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  Nucleo  e' articolato in due unita' operative,
          rispettivamente  per la valutazione e per la verifica degli
          investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compresi i
          due  responsabili  delle  unita'  operative,  nominati  con
          decreto  del  Ministro  per  un  periodo  di  quattro anni,
          rinnovabile.  I responsabili delle unita' operative hanno i
          poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. Il
          Nucleo  predispone  annualmente  una  relazione riguardante
          l'attivita'  della  pubblica  amministrazione in materia di
          investimenti    pubblici    per   lo   sviluppo   economico
          territoriale   e   settoriale,  sulla  base  dell'attivita'
          svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento
          per  le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai
          fini della presentazione al Parlamento.».