«Art. 11-bis.
  Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
((  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello
relativo ai limiti di eta'."».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 3 del
          decreto-legge  30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti
          concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco  e  della carriera prefettizia, nonche' in materia di
          accise  sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   2 febbraio   2004,   n.   26)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  2 aprile  2004,  n.  78,  come
          modificato dalla presente legge:
              «2. In fase di prima applicazione del presente decreto,
          il   Ministero   dell'interno  procede,  nell'ambito  delle
          assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al
          reclutamento  del  personale  nel  profilo professionale di
          vigile  del  fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le
          sedi  di  cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e
          prova  tecnico-attitudinale,  da  bandire  con  decreto del
          Ministero  dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
          elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi
          di  cui  al  comma 1  ed  in possesso dei requisiti fissati
          dalla  normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile
          del  fuoco  con  esclusione di quello relativo ai limiti di
          eta».