«Art. 11-bis. Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'."».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2004, n. 26) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2004, n. 78, come modificato dalla presente legge: «2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministero dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta».