«Art. 12-bis.
       Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
((  1.  Al  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2006   e   fino   al   31 dicembre  2020,  ai  fini  del  progressivo
conseguimento  dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata
al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre
il  collocamento  in  ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  che  ne  facciano
domanda  e  che  si  trovino  a non piu' di cinque anni dal limite di
eta'.
  2.  La  facolta'  di  cui al comma 1 puo' essere esercitato entro i
limiti  del  contingente  annuo  massimo  di  personale  di  ciascuna
categoria  indicata  dalla  tabella  C allegata al presente decreto e
comunque   nel   limite   delle   risorse   disponibili   nell'ambito
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 8, commi 2 e 3,
della legge 14 novembre 2000, n. 331.
  3.  Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti  gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante,  il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che  allo  stesso  sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i
passaggi  di  classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
498,  per  il  reimpiego  nell'ambito del comune o della provincia di
residenza   presso   l'amministrazione   di   appartenenza  od  altra
amministrazione.
  4.  Le  domande  di  cessazione  dal  servizio ai sensi del comma 1
devono  essere  presentate  all'amministrazione  di  appartenenza, da
parte  del  personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno,
ed  hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della  domanda,  il  personale  e'  collocato in ausiliaria a partire
dalla  data  del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
  5.  Qualora,  nell'ambito  di  ciascuna  categoria di personale, il
numero  di  domande  sia  superiore al contingente di cui al comma 2,
viene   collocato   in  ausiliaria  l'ufficiale  o  il  sottufficiale
anagraficamente  piu'  anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.»;))
((  b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
  «Tabella C
  (articolo 6, comma 2)
  UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno          |Ufficiali        |Marescialli        |Totale
2006          |18               |340                |358
2007          |18               |330                |348
2008          |15               |255                |270
2009          |30               |500                |530
2010          |18               |350                |368
2011          |33               |550                |583
2012          |35               |595                |630
2013          |35               |595                |630
2014          |38               |650                |688
2015          |35               |595                |630
2016          |33               |570                |603
2017          |45               |795                |840
2018          |12               |205                |217
2019          |12               |205                |217
2020          |6                |60                 |96
Totale        |383              |6.625              |7.008}))

                            Riferimenti normativi:
              -   Il   decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215
          (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
          2001, n. 133.
              -   La  legge  14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per
          l'istituzione   del  servizio  militare  professionale)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269.
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 498
          (Modifiche  alla  normativa  concernente  la  posizione  di
          ausiliaria  del  personale  militare,  a norma dell'art. 1,
          commi 97,  legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 gennaio
          1998, n. 21.