Art. 14. Ammodernamento delle infrastrutture portuali 1. L'articolo ((3-quinquies)), comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera ((f-quater))) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati. 2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quinquies (Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.». - Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge: «24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' collocato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello in conto capitale al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza; f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale; f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio». - La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181.