Art. 14.
            Ammodernamento delle infrastrutture portuali
  1.  L'articolo ((3-quinquies)), comma 2, del decreto-legge 31 marzo
2005,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005,  n. 88, e la lettera ((f-quater))) del comma 24 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
  2.   Per  l'attuazione  dell'articolo  36,  comma  2,  della  legge
1° agosto  2002,  n.  166,  le  relative  spese  di  investimento non
concorrono,  per  l'anno  2005,  alla  determinazione  del  limite di
incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311.  Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari  che  ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo
di  cui  al  comma  27  dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del
2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
                            Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-quinquies  del
          decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
          materia   di   enti  locali  -  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   1°   aprile   2005,   n.  75)  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 maggio   2005,  n.  88,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3-quinquies  (Copertura  finanziaria degli oneri
          relativi a spese sostenute dai comuni per gli interventi di
          bonifica di siti inquinati). - 1. Con decreto del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita'  attuative  per la fruizione, da parte degli enti
          locali,  dell'esclusione  di cui alla lettera f-quater) del
          comma  24  dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
          introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.».
              -  Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti
          normativi all'art. 1.
              -  Si  riporta  il testo del comma 24 dell'art. 1 della
          legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
              «24.  Il  complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23
          e'  collocato,  sia  per  la gestione di competenza che per
          quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello
          in conto capitale al netto delle:
                a)  spese  di  personale, cui si applica la specifica
          disciplina di settore;
                b)  spese  per  la  sanita'  per  le regioni che sono
          disciplinate dai commi da 164 a 188;
                c)     spese     derivanti    dall'acquisizione    di
          partecipazioni  azionarie e di altre attivita' finanziarie,
          dai   conferimenti  di  capitale  e  dalle  concessioni  di
          crediti;
                d)    spese    per   trasferimenti   destinati   alle
          amministrazioni  pubbliche  individuate in applicazione dei
          commi da 5 a 7;
                e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
          soggetti   a   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria
          minorile;
                f)  spese  per  calamita'  naturali  per le quali sia
          stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  nonche' quelle
          sostenute  dai  comuni per il completamento dell'attuazione
          delle  ordinanze  emanate  dal Presidente del Consiglio dei
          ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
                f-bis)  spese  derivanti  dall'esercizio  di funzioni
          trasferite  o delegate da parte delle regioni ed esercitate
          dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
          dei   corrispondenti  trasferimenti  finanziari  attribuiti
          dall'amministrazione regionale;
                f-ter)  spese  per  oneri  derivanti  da sentenze che
          originino debiti fuori bilancio».
              - La  legge  1° agosto  2002,  n.  166 (Disposizioni in
          materia  di infrastrutture e trasporti) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181.