Art. 14-decies.
Modifiche  al  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
                            2000, n. 267
((  1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo   60,   comma   1,   numero   10),   la   parola:
«maggioritario»  e'  sostituita  dalle seguenti: «superiore al 50 per
cento»;
    b) all'articolo  63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda
soggetti  a  vigilanza»  sono  inserite  le  seguenti: «in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano
          i riferimenti normativi: all'art. 14-quater.
              -  Si  riporta il testo del comma 1 degli articoli 60 e
          63  del decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato
          dalla presente legge:
              «1.  Non  sono  eleggibili  a sindaco, presidente della
          provincia,     consigliere    comunale,    provinciale    e
          circoscrizionale:
                1)  il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
          gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
          servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
          civili  dello  Stato  che svolgono le funzioni di direttore
          generale o equiparate o superiori;
                2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,   i  Commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
          Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
          sicurezza;
                3)  nel  territorio, nel quale esercitano il comando,
          gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli ufficiali
          superiori delle Forze armate dello Stato;
                4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il loro
          ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
          hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
          ordinariamente le veci;
                5)  i  titolari di organi individuali ed i componenti
          di  organi  collegiali  che  esercitano poteri di controllo
          istituzionale   sull'amministrazione  del  comune  o  della
          provincia  nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
          rispettivi uffici;
                6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
          tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
          giudici di pace;
                7)  i  dipendenti  del comune e della provincia per i
          rispettivi consigli;
                8) il direttore generale, il direttore amministrativo
          e  il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
          ospedaliere;
                9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti delle
          strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
          territorio   coincide   con   il   territorio  dell'azienda
          sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
          lo   ricomprende,   ovvero  dei  comuni  che  concorrono  a
          costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
          sono convenzionate;
                  10)  i  legali  rappresentanti ed i dirigenti delle
          societa'  per azioni con capitale superiore al 50 per cento
          rispettivamente del comune o della provincia;
                  11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
          di   rappresentanza   o  con  poteri  di  organizzazione  o
          coordinamento   del  personale  di  istituto,  consorzio  o
          azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
          provincia;
                  12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
          comunali,   provinciali   o   circoscrizionali  in  carica,
          rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
          circoscrizione.
              1.  Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente
          della   provincia,   consigliere  comunale,  provinciale  o
          circoscrizionale:
                1)  l'amministratore  o  il  dipendente con poteri di
          rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto o
          azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
          cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
          o  della  provincia  o  che  dagli  stessi  riceva,  in via
          continuativa,   una   sovvenzione   in  tutto  o  in  parte
          facoltativa,  quando  la parte facoltativa superi nell'anno
          il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
                2)   colui   che,   come   titolare,  amministratore,
          dipendente  con poteri di rappresentanza o di coordinamento
          ha   parte,  direttamente  o  indirettamente,  in  servizi,
          esazioni    di   diritti,   somministrazioni   o   appalti,
          nell'interesse  del  comune  o  della  provincia, ovvero in
          societa'   ed   imprese   volte  al  profitto  di  privati,
          sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
          sovvenzioni  non  siano  dovute in forza di una legge dello
          Stato o della Regione;
                3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
          presta  opera  in modo continuativo in favore delle imprese
          di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
                4)  colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
          procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
          il  comune  o  la  provincia.  La  pendenza  di una lite in
          materia  tributaria  ovvero  di  una lite promossa ai sensi
          dell'articolo   9   del   presente  decreto  non  determina
          incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
          amministratore  comunale,  competente  a  decidere  sul suo
          ricorso   e'   la   commissione  del  comune  capoluogo  di
          circondario  sede  di  tribunale ovvero sezione staccata di
          tribunale.  Qualora  il  ricorso  sia  proposto contro tale
          comune,  competente a decidere e' la commissione del comune
          capoluogo  di  provincia.  Qualora  il ricorso sia proposto
          contro  quest'ultimo  comune,  competente a decidere e', in
          ogni  caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
          Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
          competente  a  decidere  e' la commissione del capoluogo di
          provincia  territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
          seguito  di  o conseguente a sentenza di condanna determina
          incompatibilita'   soltanto  in  caso  di  affermazione  di
          responsabilita'  con  sentenza  passata  in  giudicato.  La
          costituzione  di  parte  civile  nel  processo  penale  non
          costituisce   causa   di   incompatibilita'.   La  presente
          disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
                5)  colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era
          amministratore  o  impiegato, rispettivamente, del comune o
          della  provincia  ovvero  di  istituto  o  azienda  da esso
          dipendente  o  vigilato,  e' stato, con sentenza passata in
          giudicato,  dichiarato  responsabile verso l'ente, istituto
          od azienda e non ha ancora estinto il debito;
                6)  colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
          rispettivamente,  verso  il  comune  o  la provincia ovvero
          verso  istituto  od  azienda  da  essi  dipendenti e' stato
          legalmente  messo  in mora ovvero, avendo un debito liquido
          ed  esigibile  per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
          detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
          di  cui  all'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
          in   una   condizione   di   ineleggibilita'  prevista  nei
          precedenti articoli.».