Art. 14-duodecies.
    Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
((  1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri conserva i suoi
atti  presso  il  proprio archivio storico, secondo le determinazioni
assunte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio
decreto.  Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalita' di
conservazione,  di  consultazione  e  di  accesso  agli  atti  presso
l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».))
                            Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002,  n. 137 - pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  24  febbraio  2004, n. 45) come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi
          costituzionali).   -  1.  La  Presidenza  della  Repubblica
          conserva  i  suoi  atti presso il proprio archivio storico,
          secondo  le  determinazioni  assunte  dal  Presidente della
          Repubblica  con proprio decreto, su proposta del Segretario
          generale  della  Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
          decreto  sono  stabilite le modalita' di consultazione e di
          accesso  agli  atti  conservati  presso  l'archivio storico
          della Presidenza della Repubblica.
              2.  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
          conservano  i loro atti presso il proprio archivio storico,
          secondo   le   determinazioni   dei  rispettivi  uffici  di
          presidenza.
              3.  La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso
          il   proprio  archivio  storico,  secondo  le  disposizioni
          stabilite  con  regolamento adottato ai sensi della vigente
          normativa  in materia di costituzione e funzionamento della
          Corte medesima.
              3-bis.   La   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          conserva  i  suoi  atti presso il proprio archivio storico,
          secondo   le  determinazioni  assunte  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri con proprio decreto. Con lo stesso
          decreto  sono  stabilite  le modalita' di conservazione, di
          consultazione  e  di  accesso  agli  atti presso l'archivio
          storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».