Art. 14-septiesdecies.
    Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
((  1.  All'articolo  1,  comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole:  «Salvo diversa determinazione della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono
soppresse.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Per  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Si  riporta  il testo del comma 132 dell'art. 1 della
          legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge:
              «132.  Per  il  triennio  2005-2007  e' fatto divieto a
          tutte  le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
          comma  2,  e  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  di adottare
          provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
          aventi  forza  di giudicato, o comunque divenute esecutive,
          in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».