Art. 14-septiesdecies. Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (( 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.)) Riferimenti normativi: - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente legge: «132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.».