Art. 14-undevicies.
Regime  transitorio  per  l'operativita'  delle norme tecniche per le
                             costruzioni
((  1.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004,  n.  136,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Al  fine  di avviare una fase sperimentale di applicazione
delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo
di  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore delle stesse, la
possibilita'   di   applicazione,  in  alternativa,  della  normativa
precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n.  1086,  e  alla  legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di
attuazione,  fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
          maggio  2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
          funzionalita'    di    taluni    settori   della   pubblica
          amministrazione  -  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
          maggio  2004,  n. 124) convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  luglio  2004,  n. 186, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  28  luglio  2004,  n. 175, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
          -  1.  Per  assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
          restando  le  competenze  delle  regioni  e  delle province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  provvede,  di  concerto con il Dipartimento della
          protezione  civile,  secondo  un programma di priorita' per
          gli  edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
          tecniche,  anche  per  la  verifica  sismica  ed idraulica,
          relative  alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento,  anche  sismico ed idraulico, delle dighe di
          ritenuta,  dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
          dei  terreni.  Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico  ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
          delle  infrastrutture  e dei trasporti acquisisce il parere
          tecnico  del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le  procedure  di  cui  all'art.  52  del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6  giugno  2001,  n.  380,  di concerto con il Dipartimento
          della protezione civile.
              2-bis.  Al  fine  di  avviare  una fase sperimentale di
          applicazione  delle  norme  tecniche  di cui al comma 1, e'
          consentita,  per  un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  delle  stesse,  la  possibilita'  di
          applicazione,  in  alternativa,  della normativa precedente
          sulla  medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
          n.  1086,  e  alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».