Art. 14-vicies quinquies.
Disposizioni   per  la  funzionalita'  dell'Autorita'  per  l'energia
                         elettrica e il gas
((  1.  Al  fine  di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti
istituzionali,  attraverso  il  completamento  degli  organici  e  la
copertura  delle  posizioni  vacanti  del collegio, all'Autorita' per
l'energia   e   il   gas,   integralmente  finanziata  attraverso  la
contribuzione  delle  imprese  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
  2.  Per  il  rispetto  del  patto di stabilita' interno, agli oneri
derivanti  dal  comma  1,  pari  a  500.000  euro  annui  a decorrere
dall'anno  2005,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'abito  dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economica e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio».))
                            Riferimenti normativi:
              - La  legge  14  novembre  1995,  n.  481 (Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di  pubblica utilita) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270.
              - Per  la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 1.