«Art. 14-ter.
           Disposizioni concernenti le autorita' portuali
((  1.  Alle  autorita'  portuali istituite ai sensi dell'articolo 6,
comma  8,  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno
2001  e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere
dall'anno   2003   non  si  applica  per  l'anno  2005  il  comma  57
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di' previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio».))
                            Riferimenti normativi:
              -  La  legge  28   gennaio  1994, n. 84 (Riordino della
          legislazione  in  materia  portuale)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28.
              -  Per  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 1.