Art. 14-sexies.
                            Incarichi dirigenziali
          ((  1.  All'articolo  19,  comma  2,  secondo  periodo, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non
          puo'  eccedere,  per gli incarichi di funzione dirigenziale
          di  cui  ai  commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
          altri  incarichi  di  funzione  dirigenziale, il termine di
          cinque  anni  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non puo'
          essere  inferiore  a  tre  anni  ne' eccedere il termine di
          cinque anni».
            2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
          incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi
          vacanti  prima  della  scadenza  dei contratti dei relativi
          dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge
          15 luglio 2002, n. 145.
            3.  All'articolo  19, comma 6, terzo periodo, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165, dopo le parole: «anche
          presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti:
          «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
            4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole:
            «cinque   anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre
          anni».))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 19 ed
          il  comma  1  dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106) come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19,  comma  11,  per un periodo pari almeno a tre
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.».
              -  La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il
          riordino  della dirigenza statale e per favorire lo scambio
          di  esperienze  e  l'interazione tra pubblico e privato) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.