Art. 3.
Disposizioni  sul  personale  della  scuola  e  sulla direzione della
           Scuola superiore della pubblica amministrazione
  1.  In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni
a  tempo  indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici
2005-2006,  2006-2007,  2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo
1-bis  del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4 giugno  2004, n. 143, che deve essere
emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare
inizio  dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e' autorizzato ad assumere per il
predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente
per  un  contingente  di  35.000 unita' secondo le modalita' previste
dall'articolo  399  del  testo  unico  delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado,  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive  modificazioni,  nonche' personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unita'.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  i  contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i
diversi gradi di istruzione.
  3.  Le  nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione
del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
  4.  La  partecipazione  obbligatoria  ai  corsi  di  formazione  in
servizio  del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente
disponibili,  gia'  prevista  dall'articolo 1, comma 128, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  per le esigenze di formazione derivanti
dall'insegnamento  della  lingua  straniera nella scuola primaria, e'
estesa  alle  altre  esigenze di formazione in servizio del personale
docente,  derivanti  da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle
classi di concorso.
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  287,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
ulteriori modificazioni:
    a) al  secondo  periodo  le  parole:  «professori universitari di
ruolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «professori  universitari
ordinari di ruolo»;
    b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un
quinquennio  istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «che  abbiano  diretto  per  almeno  un
quinquennio  istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione, ovvero per
almeno  dieci  anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di   alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
    c) al   quarto   periodo  le  parole:  «per  quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
                            Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto legge 7 aprile 2005, n. 97 (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
          e  di  Universita)  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15
          aprile 2004, n. 88, e' stato convertito, con modificazioni,
          con  legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130.
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
              - Per la legge n. 311 del 2004, si vedono i riferimenti
          normativi all'art. 1.
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  287
          (Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15   marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999. n. 193.