Art. 4.
Elezioni  degli  organi  degli ordini professionali e disposizioni in
         materia di abilitazioni e di titolo professionale.
  1.   Fatto   salvo   quanto   previsto  all'articolo 1-septies  del
decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo  2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo
degli  organi  degli  ordini  professionali  interessati  secondo  il
sistema    elettorale    disciplinato    dal   regolamento   previsto
dall'articolo  4,  comma 3,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli
enti  territoriali  sono  indette  alla  data  del 15 settembre 2005,
mentre  quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla
data  del  15 novembre  2005.  Ove  il  mandato  non abbia piu' lunga
durata,  i  consigli  scadono  al  momento  della proclamazione degli
eletti.
  2.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  consigli dell'ordine degli
psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine   stabilito  dal  terzo  periodo  del  comma 1  dell'articolo
1-septies  del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non
abbia  piu'  lunga  durata,  i  consigli  scadono  al  momento  della
proclamazione degli eletti.
((  2-bis.  Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o
il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli
per  partecipare  al  concorso, che abbiano superato le prove d'esame
scritte  ed  orali  previste  dal  bando,  anche se l'ammissione alle
medesime   o   la   ripetizione  della  valutazione  da  parte  della
commissione   sia   stata   operata   a   seguito   di  provvedimenti
giurisdizionali o di autotutela.))
                            Riferimenti normativi:
              -   Per  il  decreto  legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, della legge 31 marzo 2005,
          n. 43 si vedono i riferimenti normativi all'art. 3-bis.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
          2001,  n.  328  (Modifiche ed integrazioni della disciplina
          dei  requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle
          relative  prove  per  l'esercizio  di  talune  professioni,
          nonche'  della  disciplina  dei  relativi  ordinamenti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190.