Art. 5.
Disposizioni  in materia di targatura e di requisiti per la guida dei
                             ciclomotori
  01.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa
e'  personale»,  sono  inserite  le  seguenti: «e' abbinata a un solo
veicolo».
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  «1-ter.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; ((coloro che, titolari di patente
di  guida,  hanno  avuto  la  patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo  142,  comma  9,  mantengono  il  diritto alla guida del
ciclomotore;))  coloro  che  al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore  eta'  conseguono  il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori,  previa  presentazione  di domanda al competente ufficio
del   Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri,   corredata  da
certificazione  medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici ((e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione
presso  un'autoscuola,  tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;))
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
((  «1-quater.  I  requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A,
ivi  compresa  quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione  potra'  essere  limitata  all'esistenza di condizioni
psicofisiche  di  principio  non  ostative  all'uso  del ciclomotore,
eseguito dal medico di medicina generale.».))
((  1-quinquies.)) Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia' muniti di patente di
guida;   i  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
ciclomotori  sono  tenuti  a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.»;
    c) al  comma  12,  le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di  abilitazione  professionale»  sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
    d) al  comma  13-bis,  le  parole:  «Il minore che, non munito di
patente,  guida  ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di
idoneita'  di  cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle
seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti».
((  1-bis.  Gli  istituti della revisione, sospensione e revoca della
patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, si
applicano,  limitatamente  alla  perdita  ovvero  alla  verifica  dei
requisiti  fisici  e  psichici,  anche  ai documenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei
ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente
della  categoria  A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La
conferma  di  validita'  del  certificato di idoneita' alla guida dei
ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.))
                            Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 97 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della  strada  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18
          giugno 1992, n. 114) come modificato dalla presente legge:
              «2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
          Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
          fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
          Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
          regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264.».
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  1-ter e 1-quater
          dellart.  116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
          modificato dalla presente legge:
              «1-ter.  A  decorrere  dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori  e'  esteso  a  coloro che compiano la maggiore
          eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
          di  patente  di  guida;  coloro che, titolari di patente di
          guida,  hanno  avuto la patente sospesa per l'infrazione di
          cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
          del  ciclomotore;  coloro  che al 30 settembre 2005 abbiano
          compiuto  la  maggiore  eta'  conseguono  il certificato di
          idoneita'  alla  guida di ciclomotori, previa presentazione
          di  domanda  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
          attesti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e psichici e
          dall'attestazione  di  frequenza  ad un corso di formazione
          presso  un'autoscuola,  tenuto  secondo le disposizioni del
          decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
              1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida
          dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la patente di
          categoria  A,  ivi compresa quella speciale. Fino alla data
          del   1°  gennaio  2008  la  certificazione  potra'  essere
          limitata   all'esistenza  di  condizioni  psico-fisiche  di
          principio  non  ostative  all'uso del ciclomotore, eseguita
          dal medico di medicina generale.».