Art. 6. Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». 2. Le societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, ((devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri plurierinali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate. 3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62. (( 4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 97 del 28 aprile 2005.».)) 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2003, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95. - L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)». - L'art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 28 (Modifica all'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle societa' sportive)». - Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305), come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo di sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente. 2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con n il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».