Art. 6.
Misure  antiviolenza  nelle  manifestazioni  sportive;  bilanci delle
   societa' sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88,  le  parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2007».
  2.  Le  societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo  18-bis  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni,  ((devono  ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al
31  dicembre 2006)) l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del
valore   residuo  della  voce  di  bilancio  «oneri  plurierinali  da
ammortizzare»  iscritta  tra  le  componenti attive per effetto della
svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli
sportivi  professionisti.  Il  patrimonio deve essere diminuito delle
rettifiche  di  valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il
valore   di   questi   elementi   durante   il   periodo  della  loro
utilizzazione.  L'applicazione  di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle societa' interessate.
  3.  Sono  abrogati  l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n.
91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
((  4.  Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le
federazioni  sportive  dilettantistiche  e  gli  enti  di  promozione
sportiva,  da  emanare  a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre  2006,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'  tecniche  per
l'iscrizione    all'assicurazione    obbligatoria    degli   sportivi
dilettanti,  nonche'  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i
relativi  premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti
di  promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice
con  la  quale  stipulare  le relative convenzioni. A decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate
le  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  degli
sportivi,  di  cui  al decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  17  dicembre  2004,  pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale
((n. 97 del 28 aprile 2005.».))
  4-bis.  Dall'attuazione  del  presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                            Riferimenti normativi:
              -   Il   decreto-legge   24   febbraio   2003,   n.  28
          (Disposizioni   urgenti   per  contrastare  i  fenomeni  di
          violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45, e' stato
          convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2003, n.
          88,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n.
          95.
              - L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme
          in   materia   di   rapporti   tra   societa'   e  sportivi
          professionisti  -  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27
          marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)».
              -   L'art.  28  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria  2004  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          aprile 2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 28 (Modifica all'art. 18-bis della legge 23 marzo
          1981,   n.   91,  in  materia  di  bilanci  delle  societa'
          sportive)».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51 della legge 27
          dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2003  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre  2002,  n.  305),  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  51  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
          degli  sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
          soggetti  all'obbligo  assicurativo  di sportivi dilettanti
          tesserati  in  qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
          federazioni  sportive  nazionali,  alle discipline sportive
          associate e agli enti di promozione sportiva.
              2.  L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i
          casi  di  infortunio  avvenuti in occasione e a causa dello
          svolgimento   delle   attivita'  sportive,  dai  quali  sia
          derivata la morte o una inabilita' permanente.
              2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le
          attivita'  culturali,  di  concerto  con  n il Ministro del
          lavoro   e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  le  federazioni
          sportive   dilettantistiche   e   gli  enti  di  promozione
          sportiva,  da  emanare  a  decorrere  dal 1° agosto 2005 ed
          entro   il  31  dicembre  2006,  sono  stabilite  le  nuove
          modalita'   tecniche   per  l'iscrizione  all'assicurazione
          obbligatoria  degli sportivi dilettanti, nonche' la natura,
          l'entita'    delle   prestazioni   e   i   relativi   premi
          assicurativi.  Nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  in
          materia  di assicurazione antinfortunistica, le federazioni
          e  gli  enti  di  promozione sportiva potranno scegliere la
          compagnia  assicuratrice con la quale stipulare le relative
          convenzioni.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore
          della  presente disposizione, sono abrogate le disposizioni
          in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di
          cui  al  decreto  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali  17  dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».